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Accesso civico

Art. 5 comma 1, dlgs 33/2013 – Accesso civico semplice

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Art. 5 comma 2, dlgs 33/2013- Accesso Civico “generalizzato”

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

Nome del Responsabile per la Trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale dirittto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale:

Dott.ssa Elisabetta TRISOLINI

Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “A.B. SABIN” Segrate (MI)

Tel 02/26411001

Mail: MIIC8BK00L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Linee Guida ANAC FOIA delibera 1309 del 2016

Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso (civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto, della data della richiesta  e del relativo esito con data della decisione

Non sono pervenute richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato

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Riferimenti Normativi


L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.